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Question from Piermaurizio Basile – July 7, 2025 12:18 AM

Asked by on July 7, 2025

Dalla lettura dell’art. 2, comma 1, lettera b. sembrerebbe che per essere qualificati come “soggetti che operano nel settore della salute” debba sussistere il seguente triplo requisito: “1) appartenenza all’area sanitaria o amministrativa; 2) nell’ambito di una organizzazione sanitaria e 3) esercizio di responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse o intervento nei processi decisionali in materia di farmaci, ecc..”. E’ così?
Se così fosse, un operatore sanitario che non ha responsabilità nella gestione e nell’allocazione o nell’intervento nei processi decisionali non dovrebbe essere considerato un soggetto che opera nel settore della salute? Dunque, i trasferimenti in suo favore non dovrebbero essere oggetto di comunicazione..
Grazie della risposta


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