Hai domande sulla legge, sulle procedure di rendicontazione, sul registro telematico o sui tuoi obblighi? Qui trovi risposte chiare alle domande più comuni.
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Domanda:
Cosa accade se la soglia economica viene superata nel corso dell’anno?
Non appena i trasferimenti di valore accumulati superano la soglia prevista, l’impresa produttrice è tenuta a effettuare la rendicontazione nel semestre successivo (art. 3, comma 5).
Domanda:
Qual è la scadenza per la comunicazione dei trasferimenti di valore?
La segnalazione deve essere effettuata entro la fine del semestre successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento o è stato sottoscritto l’accordo (art. 3, comma 5).
Domanda:
Quali informazioni devono essere incluse nella rendicontazione?
Ogni comunicazione deve indicare: nome e codice fiscale o partita IVA del destinatario, data del trasferimento o dell’accordo, natura e valore del beneficio, finalità, eventuali soggetti intermediari coinvolti e, se applicabile, numero di iscrizione all’albo professionale (art. 3, comma 4, lettere da a) a h)).
Domanda:
I benefici indiretti o gli accordi sono soggetti a obbligo di segnalazione?
Sì. Devono essere comunicati tutti gli accordi che determinano un beneficio, diretto o indiretto, per soggetti operanti nel settore della salute. Ciò include, ad esempio, la partecipazione a advisory board, le sponsorizzazioni di eventi scientifici, le consulenze, nonché la fornitura di viaggio alloggio (art. 3, comma 2).
Domanda:
Quali sono le soglie di segnalazione per i pagamenti ai professionisti sanitari?
Devono essere oggetto di rendicontazione i trasferimenti di valore pari o superiori a €100 in un’unica erogazione, oppure quelli che, sommati annualmente dallo stesso soggetto verso lo stesso professionista, superano i €1.000 (art. 3, comma 1, lettera a)).
Domanda:
La normativa prevede la possibilità per un HCP di contestare l’importo riportato da un’azienda sul portale Sanità Trasparente? In tal caso, quale obbligo ricade sull’azienda?
La Sunshine Act non prevede una procedura specifica che consenta all’HCP di contestare formalmente l’importo pubblicato sul portale Sanità Trasparente da parte di un’azienda sanitaria. Tuttavia, la legge stabilisce che l’azienda che effettua la pubblicazione è sempre responsabile dell’accuratezza e veridicità dei dati inseriti.
Naturalmente, secondo i principi generali dell’ordinamento italiano, l’HCP può rivolgersi all’azienda per richiedere la rettifica dell’importo pubblicato oppure segnalare al Ministero della Salute eventuali inesattezze riscontrate nei dati caricati.
Domanda:
Se un’azienda fornisce un beneficio a un operatore sanitario (HCP) attraverso un’iniziativa co-branded con un altro produttore, entrambe le aziende sono ugualmente responsabili della rendicontazione del trasferimento?
Sì. Entrambe le aziende sono ugualmente responsabili della rendicontazione del trasferimento di valore.
Domanda:
In caso di acquisizione, quale obbligo ha l’entità acquirente rispetto ai trasferimenti di valore effettuati dall’entità acquisita prima dell’operazione?
L’entità acquirente diventa responsabile, nei confronti del Ministero della Salute, per eventuali inadempimenti relativi ai trasferimenti di valore effettuati dall’entità acquisita.
Domanda:
La Sunshine Act richiede la rendicontazione delle erogazioni liberali effettuate a fondazioni di ricerca collegate a ospedali pubblici? Breve descrizione.
Sì. La Sunshine Act prevede un ambito ampio di obblighi di trasparenza, che include anche enti non profit e fondazioni istituite o controllate da strutture ospedaliere pubbliche (e private).
Domanda:
Potrebbe cortesemente commentare in merito alla normativa relativa all’utilizzo di intermediari o terzi in relazione a pagamenti verso operatori sanitari (HCP) o organizzazioni sanitarie (HCO)?
La Legge 31 Maggio 2022, n. 62 (di seguito “Sunshine Act”) introduce obblighi di trasparenza nei rapporti economici tra aziende del settore sanitario, operatori sanitari (HCP) e organizzazioni sanitarie (HCO), imponendo la pubblicazione di trasferimenti di valore e relazioni di interesse.
In tal senso, gli obblighi di trasparenza non si applicano esclusivamente alle imprese sanitarie, ma anche a tutte le società che, direttamente o in qualità di intermediari, svolgono attività finalizzate alla produzione o commercializzazione di medicinali, dispositivi, attrezzature, beni o servizi – inclusi prodotti non medicinali e nutrizionali – destinati alla salute umana o veterinaria, o che organizzano eventi e congressi inerenti agli stessi ambiti.
La normativa riconosce inoltre il ruolo degli intermediari anche all’interno della stessa azienda sanitaria che interagisce con HCP e HCO, imponendo l’obbligo di indicare, nel Registro del Ministero della Salute, il nominativo della persona – interna o esterna – che funge da intermediario responsabile della specifica relazione con l’HCP o l’HCO. Tale figura può essere anche un dipendente della società stessa.
Domanda:
Quali rapporti finanziari devono essere rendicontati?
Devono essere comunicati tutti i trasferimenti di valore — in denaro, in natura (beni e servizi), oppure tramite accordi — che intercorrono tra un’impresa produttrice e un professionista sanitario (HCP) o un’organizzazione sanitaria (HCO). Sono inclusi anche i rapporti che coinvolgono intermediari, i quali devono essere identificati nella trasmissione.
Secondo l’Articolo 3, comma 1 della Legge 62/2022, la comunicazione è obbligatoria:
- per i professionisti sanitari (HCP):
- quando i trasferimenti hanno un valore unitario maggiore di €100,
- oppure quando, nell’arco dello stesso anno solare, il valore complessivo dei trasferimenti verso lo stesso soggetto supera €1.000.
- per le organizzazioni sanitarie (HCO):
- quando i trasferimenti hanno un valore unitario maggiore di €1.000,
- oppure quando, nell’arco dello stesso anno solare, il valore complessivo supera €2.500.
Domanda:
Un’azienda è tenuta a rendicontare, in Italia, i trasferimenti di valore effettuati a HCP che sono dipendenti di una consociata estera della stessa azienda e che partecipano a eventi o ricevono benefici in Italia?
No, un trasferimento di valore effettuato a un HCP dipendente di una consociata estera del produttore italiano non rientra nell’ambito degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa.
Domanda:
Se un HCP riceve un beneficio non monetario ma con un valore commerciale futuro (es. partecipazione a una sperimentazione clinica futura), questo rientra tra i trasferimenti di valore da rendicontare?
Sì, rientra tra i trasferimenti di valore da rendicontare.
Domanda:
Se un HCP rifiuta un trasferimento di valore (es. rinuncia a un compenso o a un omaggio dopo che è stato offerto), l’offerta deve comunque essere rendicontata?
No. In tal caso, non è richiesta alcuna rendicontazione.
Domanda:
I trasferimenti di valore da comunicare al MinSal italiano riguardano solamente professionisti sanitari/ organizzazioni sanitarie operanti su territorio italiano/Italiane?
Si. Nel caso di trasferimenti di valore a professionisti sanitari / organizzazioni sanitarie stranieri/e (operanti all’estero) devono essere seguite le prescrizioni (legislative e/o codici di autoregolamentazione industriale) dei rispettivi paesi
Domanda:
I beni in comodato d’uso gratuito che sono forniti ad una organizzazione sanitaria, se non menzionati nel bando di gara, devono essere comunicati al Ministero della salute come Trasferimenti di valore?
Si.
Domanda:
i farmacisti non ospedalieri rientrano nel gruppo dei beneficiari/ controparti?
Si.
Domanda:
Le farmacie persone fisiche e persone giuridiche rientrano nell’elenco dei beneficiari / controparti relativamente delle organizzazioni sanitarie o dei soggetti operanti nel settore della salute ?
Sì. Esse rientrano.
Domanda:
I Dirigenti delle professioni sanitarie sono da intendersi i dirigenti medici (ad esempio chirurghi direttori di cliniche) o i Dirigenti amministrativi?
Nella definizione del settore della salute (sia umana, sia animale) rientrano sia il personale dell’area sanitaria sia quella della area amministrativa
Per aziende laboratori e organizzazioni
Domanda:
Qual è il formato e la modalità di trasmissione delle segnalazioni?
Tutte le rendicontazioni devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo gli standard tecnici definiti dal Ministero della Salute tramite apposito decreto attuativo (art. 3, commi 3–4).
Domanda:
Quali sono le soglie di segnalazione per i pagamenti alle organizzazioni sanitarie?
È richiesta la rendicontazione quando un singolo trasferimento verso un’organizzazione sanitaria è pari o superiore a €1.000, oppure quando la somma dei trasferimenti annuali da parte dello stesso soggetto supera i €2.500 (art. 3, comma 1, lettera b)).
Domanda:
Cosa si intende per “organizzazione operante in ambito sanitario” (HCO)?
Rientrano in questa definizione le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), le università, le società scientifiche, i provider di Educazione Continua in Medicina (ECM), le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli enti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca in ambito sanitario (art. 2, comma 1, lettera c)).
Domanda:
Chi rientra nella definizione di “impresa produttrice” secondo la Legge 62/2022?
Qualsiasi persona fisica o giuridica che produca o commercializzi medicinali, dispositivi medici, strumenti, attrezzature o servizi utilizzabili nel settore della salute umana o veterinaria, oppure che organizzi eventi rivolti al settore sanitario, è considerata “impresa produttrice” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a). La definizione include anche gli intermediari e alcune organizzazioni senza scopo di lucro.
Domanda:
Qual è l’obiettivo principale della Legge 62/2022?
La Legge 62/2022, nota anche come Italian Transparency Act, è stata introdotta per rendere obbligatoria la comunicazione dei rapporti economici tra le aziende produttrici e gli operatori del settore sanitario. Il suo obiettivo principale è promuovere la trasparenza, prevenire fenomeni corruttivi e tutelare la fiducia del pubblico, garantendo la visibilità dei trasferimenti di valore o dei benefici ricevuti da professionisti e organizzazioni sanitarie (Art. 1, commi 1–3).
Domanda:
Posso visualizzare in anteprima il report prima della pubblicazione?
Non esiste uno strumento ufficiale di anteprima, ma è consigliato testare internamente l’XML.
Domanda:
I dati pubblicati possono essere corretti dopo l’invio?
Sì, entro 90 giorni. La versione aggiornata deve riportare la data della modifica.
Domanda:
Chi deve essere il rappresentante legale per la rendicontazione?
Una figura con delega legale — spesso il Direttore Generale, il responsabile compliance o un procuratore.
Domanda:
Posso preparare il report in Excel prima di convertirlo in XML?
Sì. È ammesso l’uso di strumenti interni per la preparazione, ma l’invio finale deve rispettare il formato XML.
Domanda:
Cosa succede se sponsorizzo il viaggio di un relatore ma non lo pago direttamente?
Devi comunque dichiararlo — i trasferimenti di valore indiretti sono coperti.
Domanda:
Gadget promozionali come penne o tazze brandizzate vanno rendicontati?
Solo se il valore totale supera le soglie previste o se fanno parte di un supporto più ampio.
Domanda:
Devo rendicontare un pasto da €90 se l’importo annuo supera i €1.000?
Sì. Una volta superata la soglia cumulativa, anche le singole voci inferiori vanno incluse.
Domanda:
La normativa prevede la possibilità per un HCP di contestare l’importo riportato da un’azienda sul portale Sanità Trasparente? In tal caso, quale obbligo ricade sull’azienda?
La Sunshine Act non prevede una procedura specifica che consenta all’HCP di contestare formalmente l’importo pubblicato sul portale Sanità Trasparente da parte di un’azienda sanitaria. Tuttavia, la legge stabilisce che l’azienda che effettua la pubblicazione è sempre responsabile dell’accuratezza e veridicità dei dati inseriti.
Naturalmente, secondo i principi generali dell’ordinamento italiano, l’HCP può rivolgersi all’azienda per richiedere la rettifica dell’importo pubblicato oppure segnalare al Ministero della Salute eventuali inesattezze riscontrate nei dati caricati.
Domanda:
Se un’azienda fornisce un beneficio a un operatore sanitario (HCP) attraverso un’iniziativa co-branded con un altro produttore, entrambe le aziende sono ugualmente responsabili della rendicontazione del trasferimento?
Sì. Entrambe le aziende sono ugualmente responsabili della rendicontazione del trasferimento di valore.
Domanda:
Potrebbe cortesemente commentare in merito alla normativa relativa all’utilizzo di intermediari o terzi in relazione a pagamenti verso operatori sanitari (HCP) o organizzazioni sanitarie (HCO)?
La Legge 31 Maggio 2022, n. 62 (di seguito “Sunshine Act”) introduce obblighi di trasparenza nei rapporti economici tra aziende del settore sanitario, operatori sanitari (HCP) e organizzazioni sanitarie (HCO), imponendo la pubblicazione di trasferimenti di valore e relazioni di interesse.
In tal senso, gli obblighi di trasparenza non si applicano esclusivamente alle imprese sanitarie, ma anche a tutte le società che, direttamente o in qualità di intermediari, svolgono attività finalizzate alla produzione o commercializzazione di medicinali, dispositivi, attrezzature, beni o servizi – inclusi prodotti non medicinali e nutrizionali – destinati alla salute umana o veterinaria, o che organizzano eventi e congressi inerenti agli stessi ambiti.
La normativa riconosce inoltre il ruolo degli intermediari anche all’interno della stessa azienda sanitaria che interagisce con HCP e HCO, imponendo l’obbligo di indicare, nel Registro del Ministero della Salute, il nominativo della persona – interna o esterna – che funge da intermediario responsabile della specifica relazione con l’HCP o l’HCO. Tale figura può essere anche un dipendente della società stessa.
Domanda:
Quali rapporti finanziari devono essere rendicontati?
Devono essere comunicati tutti i trasferimenti di valore — in denaro, in natura (beni e servizi), oppure tramite accordi — che intercorrono tra un’impresa produttrice e un professionista sanitario (HCP) o un’organizzazione sanitaria (HCO). Sono inclusi anche i rapporti che coinvolgono intermediari, i quali devono essere identificati nella trasmissione.
Secondo l’Articolo 3, comma 1 della Legge 62/2022, la comunicazione è obbligatoria:
- per i professionisti sanitari (HCP):
- quando i trasferimenti hanno un valore unitario maggiore di €100,
- oppure quando, nell’arco dello stesso anno solare, il valore complessivo dei trasferimenti verso lo stesso soggetto supera €1.000.
- per le organizzazioni sanitarie (HCO):
- quando i trasferimenti hanno un valore unitario maggiore di €1.000,
- oppure quando, nell’arco dello stesso anno solare, il valore complessivo supera €2.500.
Domanda:
Cosa succede se le dichiarazioni sono incomplete o errate? Vengono pubblicate?
Risposta:
Se un’impresa produttrice invia una comunicazione incompleta, è tenuta a correggerla o integrarla entro 90 giorni dalla scadenza prevista (ai sensi dell’Articolo 6, comma 4 della Legge 62/2022).
Se tale termine non viene rispettato, l’impresa può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Inoltre, le sanzioni irrogate dal Ministero della Salute sono rese pubbliche: vengono pubblicate sulla homepage del sito del Ministero per un periodo di almeno 90 giorni (Articolo 7, comma 4).
Domanda:
Per quanto tempo i dati pubblicati rimangono visibili nel registro Sanità Trasparente?
Risposta:
I dati pubblicati nel registro elettronico Sanità Trasparente rimangono consultabili per cinque anni dalla data di pubblicazione.
Dopo questo periodo, vengono automaticamente rimossi.
Questo meccanismo di scadenza è previsto dall'Articolo 5, comma 4 della Legge 62/2022, e serve a bilanciare la trasparenza pubblica con i principi di minimizzazione dei dati previsti dal GDPR.
Domanda:
Un’azienda è tenuta a rendicontare, in Italia, i trasferimenti di valore effettuati a HCP che sono dipendenti di una consociata estera della stessa azienda e che partecipano a eventi o ricevono benefici in Italia?
No, un trasferimento di valore effettuato a un HCP dipendente di una consociata estera del produttore italiano non rientra nell’ambito degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa.
Domanda:
Se un HCP riceve un beneficio non monetario ma con un valore commerciale futuro (es. partecipazione a una sperimentazione clinica futura), questo rientra tra i trasferimenti di valore da rendicontare?
Sì, rientra tra i trasferimenti di valore da rendicontare.
Domanda:
Se un HCP rifiuta un trasferimento di valore (es. rinuncia a un compenso o a un omaggio dopo che è stato offerto), l’offerta deve comunque essere rendicontata?
No. In tal caso, non è richiesta alcuna rendicontazione.
Domanda:
Nelle indicazioni del MinSal oggi disponibili (giugno 2025) Il comune indicato del domicilio professionale del beneficiario deve essere riportato come Codice ISTAT. Cosa s’intende?
nelle linee guida del ministero si richiede di indicare il comune come codice ISTAT e non come nome del comune stesso. Il codice ISTAT è un codice di Il codice ISTAT del comune di Milano è 015146. composto da sei cifre, le prime tre delle quali identificano la provincia di Milano le ultime tre il comune.
Ad esempio nel caso di Milano, il codice ISTAT del comune di Milano è 015146. Le prime tre delle quali identificano la provincia di Milano (015) e le ultime tre il comune di Milano (146).
(Nota: Attenzione a non confondere il codice ISTAT del comune con il più comunemente usato Codice Catastale del Comune che per Milano è F205)
Domanda:
I trasferimenti di valore da comunicare al MinSal italiano riguardano solamente professionisti sanitari/ organizzazioni sanitarie operanti su territorio italiano/Italiane?
Si. Nel caso di trasferimenti di valore a professionisti sanitari / organizzazioni sanitarie stranieri/e (operanti all’estero) devono essere seguite le prescrizioni (legislative e/o codici di autoregolamentazione industriale) dei rispettivi paesi
Domanda:
Le aziende produttrici devono comunicare al MinSal anche il valore economico dei contratti di fornitura di beni a seguito di aggiudicazione di gare d’appalto?
No, il valore economico delle vendite da parte di aziende di prodotti, servizi e beni a organizzazioni sanitarie è escluso dall’applicazione del Sunshine act Italiano
Domanda:
I beni in comodato d’uso gratuito che sono forniti ad una organizzazione sanitaria, se non menzionati nel bando di gara, devono essere comunicati al Ministero della salute come Trasferimenti di valore?
Sì.
Domanda:
i farmacisti non ospedalieri rientrano nel gruppo dei beneficiari/ controparti?
Sì.
Domanda:
Le farmacie persone fisiche e persone giuridiche rientrano nell’elenco dei beneficiari / controparti relativamente delle organizzazioni sanitarie o dei soggetti operanti nel settore della salute ?
Sì. Esse rientrano.
Domanda:
I Dirigenti delle professioni sanitarie sono da intendersi i dirigenti medici (ad esempio chirurghi direttori di cliniche) o i Dirigenti amministrativi?
Nella definizione del settore della salute (sia umana, sia animale) rientrano sia il personale dell’area sanitaria sia quella della area amministrativa
Domanda:
Qual è la soglia economica per i Trasferimenti di Valore (TOV) ai professionisti sanitari (HCP) perché debbano essere comunicati?
L’Italian Sunshine Act prevede le seguenti soglie economiche per la comunicazione nel caso i beneficiari siano professionisti sanitari (HCP):
- €100 per singola transazione
- €1.000 in totale annuale (anno solare) per ciascun destinatario (HCP)
Ciò significa che ogni singolo TOV pari o superiore a €100 deve essere dichiarato.
Inoltre, anche pagamenti singoli inferiori a 100 euro devono essere comunicati al momento in cui il totale annuale verso lo stesso HCP supera i €1.000.
Esistono limiti diversi per i trasferimenti di Valore alle organizzazioni sanitarie (HCO) ma con le stesse logiche di comunicazione
Domanda:
La piattaforma “Sanità Trasparente” supporterà l’accesso multilingue?
Il database è progettato per essere accessibile al pubblico anche internazionale, ma non è stata confermata l’eventuale disponibilità multilingue. Le aziende dovrebbero prepararsi alla rendicontazione in lingua italiana e monitorare eventuali aggiornamenti in merito.
Domanda:
Quali differenze principali ha l’Italian Sunshine Act verso gli attuali codici di trasparenza delle associazioni industriali farmaceutiche (EFPIA/ Farmindustria) e di dispositivi medici (MedTech Europe/ Confindustria dispositivi medici)?
La legge prevede requisiti molto più rigorosi, eliminando le precedenti possibilità di rendicontazione aggregata e ampliando gli obblighi a un numero maggiore di aziende, comprese quelle non aderenti ad associazioni di categoria. Inoltre aumenta notevolmente la qualità e la quantità di informazioni da raccogliere e comunicare alla cittadinanza in internet
Domanda:
È necessario il consenso Privacy degli HCP/HCO per la pubblicazione dei dati?
No. Il consenso Privacy alla pubblicazione dei dati è considerato implicito al momento dell’accettazione del beneficio o dell’accordo, in quanto la base legittima al trattamento è l’obbligo legale. Tuttavia, le aziende devono comunque informare le parti interessate della pubblicazione dei loro dati (informativa privacy).
Domanda:
Quali sono le sanzioni per la mancata conformità?
Sono previste sanzioni e si differenziano in base alla tipologia della mancata conformità.
Le sanzioni includono:
● Fino a €1.000 più 20 volte il valore di ciascun TOV non segnalato
● Da €5.000 a €50.000 per mancata segnalazione di partecipazioni o licenze
● Da €5.000 a €100.000 per informazioni false fornite
Sono previsti riduzioni anche del 50% in caso di aziende produttrici molto piccole con basso fatturato.
Domanda:
Qual è la frequenza e la scadenza per la comunicazione delle informazioni a “Sanità Trasparente” ( la piattaforma web del Minsal)?
Le aziende produttrici devono compiere attività di comunicazione almeno tre volte all’anno ; infatti devono segnalare:
● Trasferimenti di valore (TOV) e accordi: semestralmente entro sei mesi dal semestre relativo.
● Partecipazioni societarie, obbligazioni, azioni e licenze: annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successive.
Domanda:
Sono già disponibili delle linee guida/ specifiche tecniche per la creazione dei file di trasmissioni per incominciare gli opportuni test interni alla mia azienda?
Al momento ( giugno 2025) le linee guida/ specifiche tecniche dei file per la comunicazione non sono ancora state rilasciate, ma sembra lo saranno fra molto poco. Le aziende dovrebbero monitorare gli aggiornamenti del Ministero della Salute ema anche non aspettare l’ultimo momento per iniziare mappare e preparare i propri sistemi interni ai requisiti di legge ed alle linee guida non appena saranno ufficializzati.
Domanda:
Sono un imprenditore straniero; La mia piccola azienda globale vende prodotti in Italia, ma non ha una sede in Italia. Dobbiamo comunque effettuare la comunicazione dei trasferimenti di valore o è responsabilità del nostro distributore?
Sì, la tua azienda è responsabile della comunicazione se produce o commercializza prodotti nel settore sanitario italiano, indipendentemente dalla presenza fisica della tua azienda in Italia. È consigliabile nominare un rappresentante locale per gestire la conformità e la comunicazione con le autorità italiane, che potrebbe essere un rappresentante del vostro distributore.
Domanda:
Come cambia l’attuale campo di applicazione della trasparenza con l’Italian Sunshine Act?
Prima di questa legge, solo le aziende membri di alcune associazioni di categoria industriali come Farmindustria e Confindustria Dispositivi Medici erano tenuti a divulgare tali informazioni relativamente solo ai farmaci di prescrizione, spesso in forma aggregata, quando il professionista sanitario non dava il suo consenso alla pubblicazione in formato individuale. Ora, il Sunshine Act sia sostituisce in alcuni settori i codici industriali autoregolamentati, sia s’impone in altri settori industriali dove nessun codice era presente, imponendo obblighi di divulgazione obbligatoria per un numero maggiore di aziende, incluse quelle non affiliate ad associazioni di categoria.
Domanda:
Cos'è in breve l'Italian Sunshine Act?
L’Italian Sunshine Act (Legge n. 62/2022) impone alle aziende farmaceutiche, di dispositivi medici e ad altre imprese legate al settore sanitario di rendere pubblici i rapporti finanziari con i professionisti sanitari (Healthcare Professional; HCPs) e le organizzazioni sanitarie (HCOs). Questa iniziativa mira a migliorare la trasparenza nel settore . la trasparenza è il migliore antidoto al rischio reale o potenziale di conflitti di interesse , che a loro volta possono essere alla radice di fenomeni di corruzione o di cattiva qualità del servizio al paziente nel settore sanitario. Combattere questi fenomeni porta ad un minore costo del servizio sanitario.
Domanda:
Ci sono aggiornamenti sui documenti (esempio Decreto attuativo e suo allegato A) oggetto del sondaggio fatto dal MinSal nell’agosto 2023 riguardante il Sunshine Act italiano?
Ad oggi (giugno 2025) nessuna risposta ufficiale è ancora stata pubblicata dal Ministero. Si attendono linee guida tecniche. Le associazioni di settore hanno comunicato che sono in contatto con il Ministero per cercare di avere maggiori notizie.
Domanda:
Il Sunshine Act italiano è similare alle linee guida europee delle associazioni di settore (es. EFPIA/Farmindustria)?
No, è una legge nazionale con obblighi molto più ampi e con un sistema sanzionatorio molto severo. La legge si ispira ai medesimi principi di trasparenza, ma ha caratteristiche e modalità attuative proprie.
Domanda:
Se un'azienda produttrice straniera promuove eventi educativi medici in Italia, potrà accedere al registro elettronico per l'invio dei dati?
Sì, le aziende straniere devono rispettare la normativa e potranno accedere al registro elettronico per la rendicontazione tramite un rappresentante locale. Il Minsal ha comunicato recentemente ( maggio 2025) che saranno disponibili in futuro istruzioni a questo riguardo
Domanda:
: I trasferimenti di valore verso le organizzazioni sanitarie (HCO) devono essere oggetto di trasparenza tenendo conto delle soglie di valore stabilite? Essi includono anche campioni gratuiti, omaggi, materiali dimostrativi e gadget aziendali?
Sì, i trasferimenti di valore alle HCO devono essere rendicontati in accordo alle soglie di valore stabilite. Campioni gratuiti, omaggi e materiali dimostrativi possono essere soggetti a rendicontazione in base al valore e all'utilizzo.
Note importanti:
(a) Per campioni gratuiti non sono intesi i “saggi medici” (prodotti farmaceutici regolamentati dal decreto Legislativo 219/2006;
(b) se la fornitura del materiale è incluso nel bando gara non deve essere comunicata come trasferimento di valore, in quanto inclusa nella attività di vendita.
Domanda:
Se un dipendente dell’azienda produttrice ha una laurea in medicina ed è iscritto all’albo, ma non lavora anche come medico in una struttura sanitaria, ricadono nell’attuazione del Sunshine act anche il suo stipendio ed i suoi benefit?
No, se il suo ruolo del dipendente è solamente interno alla azienda produttrice e, se stipendio e benefit, sono legati al suo lavoro dipendente in azienda, essi non sono soggetti a rendicontazione per il Sunshine act
Domanda:
I pasti offerti ai professionisti sanitari sono considerati trasferimenti di valore?
Sì, ovviamente essi devono essere sempre offerti in un contesto professionale, come riunioni o eventi; Dovranno essere dichiarati nei casi in cui superino il valore di soglia puntuale , ma anche se partecipano a superare il valore di soglia annuale
Domanda:
Una transazione potrebbe essere rendicontata due volte sia dall'azienda sia dall'intermediario?
No, Le aziende produttrici devono coordinarsi con gli intermediari terze parti per evitare duplicazioni. E’ possibile invece che uno stesso evento possa essere coinvolto in due transazioni diverse fatte da due “imprese produttrici” (esempio azienda farmaceutica e ECM provider quando esse si configurino entrambe imprese produttrici).
Domanda:
La donazione di kit a laboratori medici privati è considerata un trasferimento di valore?
Sì, se hanno valore commerciale e sono utilizzati in servizi sanitari.
Domanda:
Se il registro entrasse in vigore domani (4 giugno 2025), significherebbe che la raccolta dei dati inizierebbe il 1° luglio 2025, con la prima comunicazione prevista tra gennaio e giugno 2026 e la pubblicazione al pubblico al 1 luglio 2026?
Sì. Se l'avviso viene pubblicato nel primo semestre del 2025, la raccolta dei dati da parte delle aziende produttrici inizierà il 1° luglio 2025 e la prima scadenza per la comunicazione al ministero sarà il 30 giugno 2026. Attenzione però che, se verrà stabilito il criterio di data di pagamento, le attività che sarranno pagate a luglio 2025 potrebbero essere già in corso in questo primo semestre 2025.
Domanda:
Qual è la definizione esatta di intermediario?
L definizione inclusa nel testo di legge parla di un Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima; alcuni esempi di terze parti agenzie, distributori, agenti di vendita ,fornitori logistici o consulenti.
Un intermediario (fisico o giuridico) dovrà quindi essere sempre indicato per ogni transazione.
Domanda:
Il perfusionista (Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) è considerato 'beneficiario/ controparte' ai sensi del Sunshine Act italiano e quindi soggetto a rendicontazione?
Sì, in quanto coperti dalla definizione più ampia della legge che considera soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché' di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.
Domanda:
Il Ministero della Salute creerà e fornirà un registro pubblico dei professionisti sanitari [HCP database) (ad esempio numero di iscrizione all’albo, nome completo) per facilitare la rendicontazione?
Il Sunshine Act italiano non prevede che il Ministero della Salute pubblichi un database centralizzato e accessibile al pubblico dei professionisti sanitari ai fini della rendicontazione. Al momento il ministero della salute (differenti da quello che avviene in altre nazioni) non si è fatto carico di fornire tale elenco sia per l’ordine professionale dei medici, sia per gli altri ordini professionali.