Sì.
Se una piattaforma comprende moduli basati su intelligenza artificiale che forniscono supporto decisionale o automatizzazioni a beneficio di professionisti sanitari o strutture sanitarie, e tali moduli sono messi a disposizione gratuitamente o a condizioni di particolare favore, si tratta di un trasferimento di valore in beni/servizi o altra utilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 62/2022.
L’inclusione del modulo AI all’interno di un pacchetto più ampio non esonera dall’obbligo di trasparenza:
• se il valore del componente AI è individuabile, esso va pubblicato come tale;
• se il valore non è separabile, si pubblica il valore complessivo del pacchetto nella voce pertinente, fermo restando l’obbligo di rendicontare il vantaggio complessivo fornito.
L’art. 3, comma 2, può trovare applicazione quando il modulo AI è fornito nell’ambito di un accordo riconducibile alle categorie ivi previste (ad esempio, un contratto di ricerca o di consulenza).
