I trasferimenti indiretti dovrebbero essere tracciati fino al beneficiario finale quando generano un trasferimento, un accordo o un beneficio comunicabile. La comunicazione deve identificare anche l’eventuale intermediario che ha definito le condizioni o gestito il rapporto per conto dell’impresa produttrice, ai sensi della Legge n. 62/2022, Art. 3, comma 4, lett. g). Le aziende dovrebbero quindi richiedere agli intermediari dati strutturati a livello di beneficiario.
Recent Posts
- Why XML Reporting May Become the Biggest Readiness Challenge Under Italy’s Sunshine Act
- Perché la rendicontazione XML potrebbe diventare la principale sfida di preparazione al Sunshine Act italiano
- Does Your Italian Affiliate Know About Every Clinical Study Paying Your HCPs? It Should.
- Il punto cieco degli studi clinici: quando Corporate gestisce il budget ma la filiale locale ne risponde
- The Hidden Clocks: Why Agreements and Payments Can Fall Into Different Italian Sunshine Reporting Periods
