La legge copre non solo il denaro, ma anche beni, servizi e altre utilità, ai sensi della Legge n. 62/2022, Art. 3, comma 1. Quando il trasferimento non consiste in un pagamento diretto in denaro, la comunicazione deve indicare l’importo o il valore del trasferimento e, per beni, servizi o altre utilità, il valore di mercato, ai sensi dell’Art. 3, comma 4, lett. e). Le aziende dovrebbero quindi definire un metodo coerente per attribuire e documentare il valore di mercato.
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