Sì. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. e) sono soggetti a pubblicità anche le convenzioni o gli accordi che non comportano un trasferimento monetario, ma aventi ad oggetto beni, servizi o altre utilità, che hanno un valore economico misurabile. Questi vanno indicati con il loro valore di mercato.
Il supporto QA o di accreditamento è un servizio con un valore economico misurabile e come tale deve essere dichiarato facendo riferimento al suo costo di mercato. La natura del fornitore (interno o esterno) non incide sull’obbligo.