Sì. Il servizio di digitalizzazione, incluso quello di tipo amministrativo, è soggetto a dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 e dell’art. 3, comma 4, lett. e) in quanto ha un valore economico, a prescindere che vi sia stato o meno un supporto o una remunerazione monetaria nei confronti della struttura sanitaria
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