Sì. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, sono soggetti a pubblicità gli accordi aventi ad oggetto beni, servizi o altre utilità, che hanno un valore economico misurabile, in quanto vantaggio, diretto o indiretto, di cui si usufruisce. All’interno di questi è ricompreso anche qualsiasi supporto logistico personalizzato pagato da un produttore.
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