Ai sensi della Legge 62/2022, un accordo diventa soggetto a disclosure ogni volta che un operatore sanitario o un’organizzazione sanitaria riceve un vantaggio economico da un’azienda—sia attraverso un contratto formale, uno scambio di email, o anche una discussione informale che porta a una compensazione o a un supporto. In pratica, la formalità dell’accordo è irrilevante. Ciò che conta è se l’interazione genera un beneficio diretto o indiretto, come un compenso, un supporto per i viaggi o la partecipazione a un progetto sponsorizzato. Una volta raggiunte le soglie previste dalla legge, il produttore è tenuto a dichiarare l’accordo ai sensi dell’Articolo 3, indipendentemente dalla durata dell’incarico o dalla sua struttura.
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