La cessazione dell’attività non fa venir meno gli obblighi di trasparenza per i trasferimenti di valore effettuati fino alla data di cessazione. Quei trasferimenti devono essere comunque pubblicati sul registro telematico del Ministero della Salute secondo le modalità e le scadenze previste per l’anno di riferimento (art. 3, comma 5; art. 4, comma 1).
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