Il beneficio deve essere ripartito e attribuito a ciascun destinatario con una chiara indicazione del valore per singolo soggetto. La legge richiede una rendicontazione individuale (Art. 3, comma 4).
Il beneficio deve essere ripartito e attribuito a ciascun destinatario con una chiara indicazione del valore per singolo soggetto. La legge richiede una rendicontazione individuale (Art. 3, comma 4).