Question from Piermaurizio Basile – July 7, 2025 12:18 AM
Dalla lettura dell’art. 2, comma 1, lettera b. sembrerebbe che per essere qualificati come “soggetti che operano nel settore della salute” debba sussistere il seguente triplo requisito: “1) appartenenza all’area sanitaria o amministrativa; 2) nell’ambito di una organizzazione sanitaria e 3) esercizio di responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse o intervento nei processi decisionali in materia di farmaci, ecc..”. E’ così?
Se così fosse, un operatore sanitario che non ha responsabilità nella gestione e nell’allocazione o nell’intervento nei processi decisionali non dovrebbe essere considerato un soggetto che opera nel settore della salute? Dunque, i trasferimenti in suo favore non dovrebbero essere oggetto di comunicazione..
Grazie della risposta
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