by Ned Mumtaz | Aug 15, 2025
Sì, tutte le decisioni sanzionatorie devono essere pubblicate per almeno 90 giorni sul Registro della Trasparenza e sul sito del Ministero della Salute (Art. 6, comma 7).
by Ned Mumtaz | Aug 15, 2025
Sì, il Ministero dovrà garantire funzionalità per l’interrogazione e il download dei dati in formati leggibili da macchina, al fine di favorire l’accesso in modalità open data (art. 5, comma 5).
by May Khan | Aug 7, 2025
Tutti i dati resi pubblici resteranno consultabili per un periodo di cinque anni, al termine del quale saranno cancellati (art. 5, comma 4).
by May Khan | Aug 7, 2025
Tutti i dati sono pubblicati nel registro “Sanità Trasparente”, una piattaforma digitale gestita dal Ministero della Salute (art. 5, commi 1–2).
by May Khan | Aug 7, 2025
Tali informazioni devono essere trasmesse con cadenza annuale entro il 31 gennaio, indicando la natura, tipologia, quantità e valore delle azioni, quote o royalty corrisposte ai soggetti operanti nel settore della salute (art. 4, commi 1–3).