Answer to Question 254386

Sì, tutte le decisioni sanzionatorie devono essere pubblicate per almeno 90 giorni sul Registro della Trasparenza e sul sito del Ministero della Salute (Art. 6, comma 7).

Answer to Question 254384

Sì, il Ministero dovrà garantire funzionalità per l’interrogazione e il download dei dati in formati leggibili da macchina, al fine di favorire l’accesso in modalità open data (art. 5, comma 5).

Answer to Question 254374

Tutti i dati resi pubblici resteranno consultabili per un periodo di cinque anni, al termine del quale saranno cancellati (art. 5, comma 4).

Answer to Question 254372

Tutti i dati sono pubblicati nel registro “Sanità Trasparente”, una piattaforma digitale gestita dal Ministero della Salute (art. 5, commi 1–2).

Answer to Question 254370

Tali informazioni devono essere trasmesse con cadenza annuale entro il 31 gennaio, indicando la natura, tipologia, quantità e valore delle azioni, quote o royalty corrisposte ai soggetti operanti nel settore della salute (art. 4, commi 1–3).