I servizi digitali costituiscono trasferimenti di valore quando vengono forniti gratuitamente o a tariffa scontata al di fuori di un normale contratto commerciale. Ciò include software clinici, strumenti di supporto decisionale, accesso a piattaforme, plug-in e upgrade che hanno un valore misurabile. Se questi strumenti migliorano funzioni cliniche, formative o operative e sono destinati a professionisti o organizzazioni specifiche, rientrano negli obblighi di reporting dell’Articolo 3. Sono esclusi solo gli strumenti acquistati legittimamente tramite normali canali di procurement.