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In linea generale, la pendenza di una controversia non incide sull’obbligo di pubblicare i trasferimenti di valore già intervenuti (denaro pagato o benefici in natura già conferiti), che vanno comunque pubblicati nei termini. Diversamente, se il valore non è stato ancora trasferito (pagamento non eseguito, bene/servizio non consegnato), non sussiste obbligo di pubblicazione fino all’effettiva erogazione; al momento del trasferimento, si pubblica nell’anno in cui questo avviene