Sì. Collaborazioni sui social media che includono compensi, viaggi o servizi in natura sono soggette a dichiarazione in quanto comportano un reciproco scambio di utilità o vantaggi, diretti o indiretti, fra le parti. Per “trasferimento di valore”, infatti, si intende qualsiasi pagamento, contributo o vantaggio economico, diretto o indiretto, erogato a favore di operatori sanitari o organizzazioni sanitarie (art.2 comma 1, lett. b) e art. 3, comma 2).
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