Gli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 3 e 4 saranno posticipati rispettivamente al secondo semestre e al secondo anno solare successivo a quello in cui è avvenuta l’attivazione del Registro (art. 9).
Gli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 3 e 4 saranno posticipati rispettivamente al secondo semestre e al secondo anno solare successivo a quello in cui è avvenuta l’attivazione del Registro (art. 9).