La società è comunque tenuta a effettuare la comunicazione utilizzando il maggior numero di dati disponibili e documentando i tentativi di raccolta delle informazioni mancanti. L’eventuale rifiuto da parte del beneficiario di fornire alcuni dati non esonera la società dall’obbligo di comunicazione (art. 3, comma 4).
Recent Posts
- Don’t Let Data Blind Spots Undermine Your First Italian Sunshine Reporting Disclosure
- Non lasciare che le lacune nei dati compromettano la tua prima dichiarazione di Trasparenza [Italian Sunshine Reporting]
- Sanità Trasparente Masterclass Milan: Practical Insights and Industry Exchange
- Masterclass Sanità Trasparente a Milano: approfondimenti pratici e confronto tra professionisti del settore
- Legge italiana sul Sunshine Act: risposte alle domande frequenti su strumenti di IA, integrazioni IT e benefici per la ricerca
