L’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di valore ai sensi dell’articolo 3 decorre dal secondo semestre successivo all’attivazione del registro telematico (Art. 9, comma 1).
L’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di valore ai sensi dell’articolo 3 decorre dal secondo semestre successivo all’attivazione del registro telematico (Art. 9, comma 1).