Il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie si intende prestato con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, con l’accettazione delle erogazioni ovvero con l’acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale. Tuttavia, le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un’informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che i dati sono oggetto di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute.
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