La tua azienda cosmetica è tenuta a segnalare ai sensi del Sunshine Act italiano?
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Sabrina Morgan è la Responsabile Globale della Compliance e del Customer Delivery presso Vector Health. Supervisiona la rendicontazione globale sulla trasparenza e i requisiti di disclosure internazionali, oltre a guidare la strategia per il Sunshine Act italiano. Dirige inoltre il team globale di client delivery, dedicato a garantire l’integrità dei dati, offrire soluzioni di conformità e assicurare l’allineamento normativo per le organizzazioni farmaceutiche e MedTech.
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Dai un’occhiata alla nostra sezione Domande Frequenti per risposte chiare su scadenze, obblighi e strategie.
Il mercato cosmetico italiano è in forte crescita. Secondo dati recenti, il mercato dei prodotti cosmetici in Italia dovrebbe raggiungere un valore di 2,09 miliardi di USD nel 2025, con una previsione di crescita fino a 2,75 miliardi di USD entro il 2030, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6%. Questa crescita riflette la storica forza dell’Italia come polo manifatturiero nel settore beauty-care: una quota significativa della produzione europea di make-up e cosmetici è realizzata proprio in Italia.
Allo stesso tempo, la domanda sta cambiando: i consumatori cercano sempre più formulazioni naturali, linee premium raccomandate dai dermatologi e prodotti “clean beauty” a più alto margine. L’ascesa dell’e-commerce e dei canali di vendita online ha ulteriormente accelerato questa tendenza.
In sintesi: le aziende cosmetiche in Italia stanno prosperando — ma sono anche sempre più intrecciate con il mondo della sanità, della dermatologia, delle cliniche estetiche e dei professionisti del benessere. Questa sovrapposizione solleva una domanda fondamentale: la normativa italiana sulla trasparenza, la Legge 62/2022 (il cosiddetto “Sunshine Act italiano”), si applica anche al settore cosmetico?
La risposta è: spesso sì, e certamente quando le attività dell’azienda toccano l’ecosistema sanitario.
Quando le aziende cosmetiche rientrano nel Sunshine Act
Il fulcro della normativa riguarda le “imprese produttrici” che producono o commercializzano prodotti o servizi “nell’ambito del settore sanitario”. Sebbene la legge dia priorità a “medicinali, dispositivi medici e attrezzature”, non si limita a questi: qualsiasi bene o servizio commercializzato in contesti collegati alla salute umana, o fornito in relazione a professionisti sanitari (HCP) o organizzazioni sanitarie (HCO), può rientrare nel perimetro applicativo.
Ciò significa che un’azienda cosmetica è soggetta agli obblighi di disclosure quando e nella misura in cui interagisce con HCP o HCO, ad esempio:
- Promozione di prodotti dermocosmetici o di medicina estetica tramite dermatologi, medici estetici, farmacie o cliniche medico-estetiche.
- Sponsorizzazione o organizzazione di eventi, congressi o corsi di formazione in ambito medico-estetico, che prevedano la partecipazione di medici, dermatologi o farmacisti.
- Fornitura di campioni, kit professionali, prodotti skincare post-procedura o altri benefici a cliniche, prescrittori o operatori sanitari.
- Coinvolgimento di HCP o cliniche come consulenti, relatori, advisor, o nell’ambito di attività di ricerca, valutazione di prodotto o validazione clinica.
In queste situazioni, soprattutto quando il valore dei benefici o dei trasferimenti supera le soglie previste dalla legge, l’azienda è tenuta a effettuare le comunicazioni previste dal Sunshine Act italiano.
In altre parole: essere un’“azienda cosmetica” non comporta automaticamente un’esenzione. Ciò che conta è se i prodotti o le pratiche commerciali dell’azienda si intersecano con il settore sanitario.
Cosa deve essere dichiarato (quando applicabile)
Se la tua azienda cosmetica rientra nell’ambito del Sunshine Act, è tenuta a dichiarare, tra le altre, le seguenti tipologie di interazioni:
- Sponsorizzazioni, compensi per relazioni, consulenze o onorari.
- Regali, donazioni di prodotti, campioni per uso professionale.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio, supporto formativo o educativo per professionisti o strutture.
- Finanziamenti o supporto a eventi scientifici, congressi o attività di formazione continua.
- Collaborazioni di ricerca, valutazioni cliniche, attività consulenziali — incluse quelle in ambito di medicina estetica o dermocosmetica.
Devono essere comunicati il soggetto beneficiario (HCP o HCO), la natura e il valore del beneficio, la data e la finalità, nonché eventuali intermediari. Per maggiori dettagli sulle informazioni richieste e sul formato di comunicazione, si rimanda alle nostre FAQ con risposte fornite da avvocati esperti.
In generale, la comunicazione è obbligatoria quando il valore del singolo trasferimento supera i 100 euro, oppure quando il totale annuo verso un singolo HCP supera i 1.000 euro. Per le organizzazioni, le soglie sono più elevate (ad esempio 1.000 euro per singola operazione o 2.500 euro su base annua), ma tutti i trasferimenti rilevanti devono comunque essere tracciati.
Le comunicazioni saranno presentate tramite il registro pubblico gestito dal Ministero della Salute (“Sanità Trasparente”), la cui attivazione è prevista a breve. La periodicità delle comunicazioni dipende dalla tipologia di beneficio (ad esempio, semestrale per i trasferimenti di valore, annuale per partecipazioni societarie o redditi legati a diritti di proprietà intellettuale).
Cosa significa tutto questo per le aziende cosmetiche (e perché molte potrebbero restare sorprese)
Considerata la dinamicità e la forte vicinanza al mondo della salute del mercato cosmetico italiano, molti brand cosmetici e “cosmeceutici” potrebbero già essere soggetti, senza rendersene conto, a obblighi di trasparenza.
- Se commercializzi tramite cliniche dermatologiche, centri di medicina estetica, farmacie o spa, è probabile che tu rientri nell’ambito di applicazione.
- Se collabori con dermatologi, medici estetici, farmacisti o altri HCP per attività di consulenza, marketing, creazione di contenuti o interventi come relatori, tali rapporti sono soggetti a comunicazione.
- Se sostieni o sponsorizzi eventi formativi, congressi o incontri professionali in ambito di medicina estetica o dermocosmetica, questi sono anch’essi soggetti a disclosure.
- Anche la semplice fornitura di prodotti o kit “per uso professionale” a cliniche o prescrittori può far scattare l’obbligo di comunicazione.
Per molte aziende cosmetiche questo può apparire come un onere di compliance significativo, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare fiducia, trasparenza e credibilità, in particolare per i marchi premium o raccomandati dai dermatologi.
Ignorare tali obblighi non è solo rischioso dal punto di vista legale, ma può anche danneggiare la reputazione, soprattutto in un mercato in cui i consumatori sono sempre più attenti alla salute e agli ingredienti.
Come valutare se sei tenuto a comunicare: una checklist rapida
Chiediti:
- Qualcuno dei tuoi prodotti è commercializzato in contesti clinici, farmaceutici o medico-estetici (e non solo retail)?
- Collabori con HCP, cliniche o operatori di medicina estetica per marketing, consulenza, ricerca o formazione?
- Sponsorizzi o finanzi eventi, corsi o incontri professionali frequentati da operatori sanitari?
- Fornisci regali, campioni o kit per uso professionale a cliniche o professionisti?
- Paghi onorari, compensi per relazioni o consulenze, oppure finanzi viaggi o formazione per HCP o HCO?
Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è “sì”, è probabile che tu rientri nell’ambito del Sunshine Act italiano e che debba prepararti alla comunicazione.
Considerazioni finali
L’industria cosmetica italiana è in piena espansione, sostenuta da una solida tradizione manifatturiera, dall’aumento delle esportazioni e dalla crescente domanda di prodotti premium, naturali e raccomandati dai dermatologi. Tuttavia, in un mercato così dinamico e vicino al mondo della salute, il confine tra “prodotto di bellezza” e “prodotto per la salute” si assottiglia rapidamente.
Le regole introdotte dal Sunshine Act italiano riflettono questa realtà. Le aziende cosmetiche non possono dare per scontato di essere escluse: se il tuo business interagisce con l’ecosistema sanitario — attraverso cliniche, professionisti, eventi formativi o prodotti per uso professionale — trasparenza e reporting sono obbligatori.
In un contesto in cui i consumatori attribuiscono sempre più valore a ingredienti, etica e fiducia, la compliance non è solo un adempimento legale, ma un elemento che può conferire alla tua azienda un reale vantaggio competitivo e una maggiore credibilità, sia verso gli stakeholder sia verso i consumatori.
Table of content
- Quando le aziende cosmetiche rientrano nel Sunshine Act
- Cosa deve essere dichiarato (quando applicabile)
- Cosa significa tutto questo per le aziende cosmetiche (e perché molte potrebbero restare sorprese)
- Come valutare se sei tenuto a comunicare: una checklist rapida
- Considerazioni finali
Il mercato cosmetico italiano è in forte crescita. Secondo dati recenti, il mercato dei prodotti cosmetici in Italia dovrebbe raggiungere un valore di 2,09 miliardi di USD nel 2025, con una previsione di crescita fino a 2,75 miliardi di USD entro il 2030, a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6%. Questa crescita riflette la storica forza dell’Italia come polo manifatturiero nel settore beauty-care: una quota significativa della produzione europea di make-up e cosmetici è realizzata proprio in Italia.
Allo stesso tempo, la domanda sta cambiando: i consumatori cercano sempre più formulazioni naturali, linee premium raccomandate dai dermatologi e prodotti “clean beauty” a più alto margine. L’ascesa dell’e-commerce e dei canali di vendita online ha ulteriormente accelerato questa tendenza.
In sintesi: le aziende cosmetiche in Italia stanno prosperando — ma sono anche sempre più intrecciate con il mondo della sanità, della dermatologia, delle cliniche estetiche e dei professionisti del benessere. Questa sovrapposizione solleva una domanda fondamentale: la normativa italiana sulla trasparenza, la Legge 62/2022 (il cosiddetto “Sunshine Act italiano”), si applica anche al settore cosmetico?
La risposta è: spesso sì, e certamente quando le attività dell’azienda toccano l’ecosistema sanitario.
Quando le aziende cosmetiche rientrano nel Sunshine Act
Il fulcro della normativa riguarda le “imprese produttrici” che producono o commercializzano prodotti o servizi “nell’ambito del settore sanitario”. Sebbene la legge dia priorità a “medicinali, dispositivi medici e attrezzature”, non si limita a questi: qualsiasi bene o servizio commercializzato in contesti collegati alla salute umana, o fornito in relazione a professionisti sanitari (HCP) o organizzazioni sanitarie (HCO), può rientrare nel perimetro applicativo.
Ciò significa che un’azienda cosmetica è soggetta agli obblighi di disclosure quando e nella misura in cui interagisce con HCP o HCO, ad esempio:
- Promozione di prodotti dermocosmetici o di medicina estetica tramite dermatologi, medici estetici, farmacie o cliniche medico-estetiche.
- Sponsorizzazione o organizzazione di eventi, congressi o corsi di formazione in ambito medico-estetico, che prevedano la partecipazione di medici, dermatologi o farmacisti.
- Fornitura di campioni, kit professionali, prodotti skincare post-procedura o altri benefici a cliniche, prescrittori o operatori sanitari.
- Coinvolgimento di HCP o cliniche come consulenti, relatori, advisor, o nell’ambito di attività di ricerca, valutazione di prodotto o validazione clinica.
In queste situazioni, soprattutto quando il valore dei benefici o dei trasferimenti supera le soglie previste dalla legge, l’azienda è tenuta a effettuare le comunicazioni previste dal Sunshine Act italiano.
In altre parole: essere un’“azienda cosmetica” non comporta automaticamente un’esenzione. Ciò che conta è se i prodotti o le pratiche commerciali dell’azienda si intersecano con il settore sanitario.
Cosa deve essere dichiarato (quando applicabile)
Se la tua azienda cosmetica rientra nell’ambito del Sunshine Act, è tenuta a dichiarare, tra le altre, le seguenti tipologie di interazioni:
- Sponsorizzazioni, compensi per relazioni, consulenze o onorari.
- Regali, donazioni di prodotti, campioni per uso professionale.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio, supporto formativo o educativo per professionisti o strutture.
- Finanziamenti o supporto a eventi scientifici, congressi o attività di formazione continua.
- Collaborazioni di ricerca, valutazioni cliniche, attività consulenziali — incluse quelle in ambito di medicina estetica o dermocosmetica.
Devono essere comunicati il soggetto beneficiario (HCP o HCO), la natura e il valore del beneficio, la data e la finalità, nonché eventuali intermediari. Per maggiori dettagli sulle informazioni richieste e sul formato di comunicazione, si rimanda alle nostre FAQ con risposte fornite da avvocati esperti.
In generale, la comunicazione è obbligatoria quando il valore del singolo trasferimento supera i 100 euro, oppure quando il totale annuo verso un singolo HCP supera i 1.000 euro. Per le organizzazioni, le soglie sono più elevate (ad esempio 1.000 euro per singola operazione o 2.500 euro su base annua), ma tutti i trasferimenti rilevanti devono comunque essere tracciati.
Le comunicazioni saranno presentate tramite il registro pubblico gestito dal Ministero della Salute (“Sanità Trasparente”), la cui attivazione è prevista a breve. La periodicità delle comunicazioni dipende dalla tipologia di beneficio (ad esempio, semestrale per i trasferimenti di valore, annuale per partecipazioni societarie o redditi legati a diritti di proprietà intellettuale).
Cosa significa tutto questo per le aziende cosmetiche (e perché molte potrebbero restare sorprese)
Considerata la dinamicità e la forte vicinanza al mondo della salute del mercato cosmetico italiano, molti brand cosmetici e “cosmeceutici” potrebbero già essere soggetti, senza rendersene conto, a obblighi di trasparenza.
- Se commercializzi tramite cliniche dermatologiche, centri di medicina estetica, farmacie o spa, è probabile che tu rientri nell’ambito di applicazione.
- Se collabori con dermatologi, medici estetici, farmacisti o altri HCP per attività di consulenza, marketing, creazione di contenuti o interventi come relatori, tali rapporti sono soggetti a comunicazione.
- Se sostieni o sponsorizzi eventi formativi, congressi o incontri professionali in ambito di medicina estetica o dermocosmetica, questi sono anch’essi soggetti a disclosure.
- Anche la semplice fornitura di prodotti o kit “per uso professionale” a cliniche o prescrittori può far scattare l’obbligo di comunicazione.
Per molte aziende cosmetiche questo può apparire come un onere di compliance significativo, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare fiducia, trasparenza e credibilità, in particolare per i marchi premium o raccomandati dai dermatologi.
Ignorare tali obblighi non è solo rischioso dal punto di vista legale, ma può anche danneggiare la reputazione, soprattutto in un mercato in cui i consumatori sono sempre più attenti alla salute e agli ingredienti.
Come valutare se sei tenuto a comunicare: una checklist rapida
Chiediti:
- Qualcuno dei tuoi prodotti è commercializzato in contesti clinici, farmaceutici o medico-estetici (e non solo retail)?
- Collabori con HCP, cliniche o operatori di medicina estetica per marketing, consulenza, ricerca o formazione?
- Sponsorizzi o finanzi eventi, corsi o incontri professionali frequentati da operatori sanitari?
- Fornisci regali, campioni o kit per uso professionale a cliniche o professionisti?
- Paghi onorari, compensi per relazioni o consulenze, oppure finanzi viaggi o formazione per HCP o HCO?
Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è “sì”, è probabile che tu rientri nell’ambito del Sunshine Act italiano e che debba prepararti alla comunicazione.
Considerazioni finali
L’industria cosmetica italiana è in piena espansione, sostenuta da una solida tradizione manifatturiera, dall’aumento delle esportazioni e dalla crescente domanda di prodotti premium, naturali e raccomandati dai dermatologi. Tuttavia, in un mercato così dinamico e vicino al mondo della salute, il confine tra “prodotto di bellezza” e “prodotto per la salute” si assottiglia rapidamente.
Le regole introdotte dal Sunshine Act italiano riflettono questa realtà. Le aziende cosmetiche non possono dare per scontato di essere escluse: se il tuo business interagisce con l’ecosistema sanitario — attraverso cliniche, professionisti, eventi formativi o prodotti per uso professionale — trasparenza e reporting sono obbligatori.
In un contesto in cui i consumatori attribuiscono sempre più valore a ingredienti, etica e fiducia, la compliance non è solo un adempimento legale, ma un elemento che può conferire alla tua azienda un reale vantaggio competitivo e una maggiore credibilità, sia verso gli stakeholder sia verso i consumatori.
Author
Sabrina Morgan è la Responsabile Globale della Compliance e del Customer Delivery presso Vector Health. Supervisiona la rendicontazione globale sulla trasparenza e i requisiti di disclosure internazionali, oltre a guidare la strategia per il Sunshine Act italiano. Dirige inoltre il team globale di client delivery, dedicato a garantire l’integrità dei dati, offrire soluzioni di conformità e assicurare l’allineamento normativo per le organizzazioni farmaceutiche e MedTech.
Vector Health Compliance
Il principale partner in Italia per la conformità al Sunshine Act
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